La presenza dei malintenzionati, da diversi anni, si è moltiplicata a dismisura. Vinti dalle calde temperature delle giornate estive, cercare un refolo di sollievo è frequente e, prassi consolidata nelle estati italiane, è lasciare le finestre aperte. Se poi il palazzo è uno di quelli interessati dal bonus facciate, l’impalcatura che lo avviluppa potrebbe essere un aiutino per i ladri che si aggirano neanche più indisturbati.
Al fine di ostacolare l’operato di figure interessate al furto che potrebbero entrare dal ponteggio per sottrarre materiale dalle case e da quello che l’allestimento può offrire, si ricorre agli allarmi appositi da cantiere che sono dei dispositivi indispensabili per la sicurezza e per la salvaguardia legale di fronte ad un furto: dei sensori, sistemati in punti strategici, avvertono una centralina dell’eventuale presenza di estranei al fine di innescare una sirena ed eventuale chiamata a personale preposto.
Per una visione d’insieme della questione, la ditta appaltatrice ha il dovere di analizzare la problematica all’origine per garantire la protezione in quanto, legalmente, diventa responsabile della sorveglianza. Dice il Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Trasposto alla casistica dei furti in cantiere, un eventuale risarcimento, a chi viene visitato dai ladri che entrano in casa dall’impalcatura, non spetta, però, solo all’appaltatrice: anche il condominio, ha le sue responsabilità legiferate, anche in questo caso, dal Codice civile che recita che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il condominio si rende responsabile, poi, di fronte ad un fatto ingiurioso, anche di avere scelto un’impresa poco adatta e senza alcuna garanzia di sicurezza. La Suprema Corte ha regolamentato diversi anni fa il principio su cui si basa la responsabilità di un’eventuale visita di ladri che entrano in casa dal ponteggio. Dice la Cassazione che, nel momento in cui l’assemblea del condominio delibera l’approvazione dei lavori di rifacimento della facciata dell’edificio e delega l’amministratore a stipulare il relativo contratto di appalto, può richiedere alla ditta esecutrice, come condizione per l’accettazione della proposta, l’adozione di particolari accorgimenti volti ad evitare l’ingresso dei ladri nelle abitazioni.
I sistemi per evitare strane intrusioni sono di facile installazione e, similarmente, molto validi. Si trovano in commercio sia per la vendita che per il noleggio e permettono di indicare eventuali presenze estranee quando si profilano fuori dagli orari di apertura del cantiere. In questa maniera viene preservata la sicurezza degli edifici e tutelata l’impresa che esegue i lavori prevenendo spiacevoli visite. Un’accezione della parola “sicurezza”, quindi, in ambito cantieristico è quella che tutela il manufatto e l’allestimento: vale il sempreverde “prevenire è meglio che curare” con un occhio in più a quelle responsabilità legali che spergiurano ansie e proteggono i cantieri.
Silvia Dassie
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