Interventi in zona sismica e normativa, un connubio difficile da far funzionare: il livello di pubblica incolumità rischia di abbassarsi per cercare di perseguire delle leggi che, talvolta, comportano dei procedimenti obbligatori ma non sempre snelli ed estremamente cavillosi.
Infatti, secondo il DDL “Semplificazioni” del 2019, che introduce un articolo all’interno del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), l’emendamento crea una classificazione nelle tipologie di intervento.
Si comincia con gli “Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità” che consistono in:
– interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
– nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
– interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
Scendendo la scala, negli Interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, la distinzione comprende:
– interventi di adeguamento o miglioramento sismico dì costruzioni esistenti nelle località sismiche a media (Zona 3) e bassa sismicità (Zona 4);
– riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti;
-nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie dei punti precedenti.
Nel fondo, la parte più bassa è ricoperta dagli Interventi “privi di rilevanza” per la salvaguardia della collettività. Per questa tipologia, saranno delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture ad individuare, dal punto di vista strutturale, gli interventi e le varianti di carattere non sostanziale per i quali non è richiesto il preavviso allo Sportello Unico per le costruzioni in zona sismica. Nel frattempo, le Regioni potranno stilare elenchi delle urgenze, che dovranno in seguito essere adeguati alle linee guida.
Gli interventi meno rischiosi potranno essere attivati senza l’autorizzazione preventiva del competente ufficio tecnico della Regione. Sono però previsti dei controlli a campione.
L’emendamento approvato semplifica inoltre anche i passaggi burocratici, eliminando il deposito della triplice copia nel momento della presentazione della denuncia da parte del costruttore ed inserendo riferimenti alle norme tecniche vigenti.
Per quanto riguarda il contenuto minimo del progetto, è previsto che si depositi una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
In una logica di diversificazione di intervento, dove viene assicurata una scala di priorità, riuscire a divincolarsi senza incappare in errori di classificazione è difficile. Diciamo che, di forte aiuto, è la classificazione sismica delle aree geografiche che, in qualche modo, indirizza già verso quale tipo di intervento sia opportuno perseguire.
Nel nostro paese sono numerosi gli edifici che presentano una sicurezza sismica insufficiente.
Un edificio conforme ai criteri antisismici possiede una struttura portante robusta in grado di riprendere le azioni sismiche orizzontali. Gli elementi irrigidenti (ad es. le pareti o i tralicci di controventamento) devono essere continui dalla fondazione fino alla sommità dell’edificio e disposti nel modo più simmetrico possibile nonché collegati monoliticamente.
Tutto questo discorso, si può tradurre in parole povere con l’impostazione verso un comportamento “scatolare” degli edifici, dove tutte le componenti strutturali contribuiscono a resistere all’eccitazione sismica. Ciò permette di incrementare la cosiddetta “robustezza strutturale”, ossia l’instaurarsi di percorsi alternativi di trasferimento delle forze che consentono di sopportare fenomeni di intensità superiore a quella prevista in fase di progetto.
Silvia Dassie
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